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PRO LOCO SASSO MARCONI 1. Natura La Pro Loco di Sasso Marconi è un’associazione di promozione turistica che ha sede temporanea in Via Ponte Albano 27 40037 Sasso Marconi e durata fino al 2030 e potrà essere prorogata. 2. Principi generali La Pro Loco è ordinata secondo i principi delle associazioni di promozione sociale.L’associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro, e pertanto non può assegnare utili ai soci neanche in forma indiretta o differita né ripartire quote patrimoniali durante la vita dell’ente o in occasione del suo scioglimento.L’eventuale avanzo di gestione annuale deve essere reinvestito per la realizzazione delle attività istituzionali. L’organizzazione interna è ispirata ai principi della democraticità. Tutti i soci hanno parità di diritti e di obblighi. L’anno sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.Lo statuto stabilisce i diritti e i doveri degli associati, le modalità di approvazione dei rendiconti economico-finanziari, le modalità di scioglimento dell’associazione e i criteri per la devoluzione del patrimonio. 3. Scopi L’associazione svolge attività di promozione turistica, artistiche, storiche, culturali, naturalistiche, artigianali, enogastronomiche e produttive del territorio con la finalità di perseguire obiettivi generali di crescita culturale, civile, socio-economica delle realtà presenti nel Comune di Sasso Marconi. A tal fine l’associazione si propone di intraprendere una sinergica collaborazione con il Comune di Sasso Marconi , le associazioni e i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio, per meglio implementare e razionalizzare le azioni di promozione turistica e di marketing territoriale presenti sul territorio. L’associazione si propone di svolgere la propria attività sia autonomamente sia in cooperazione con associazioni e soggetti privati e pubblici. In particolare l’associazione si propone di svolgere attività di: a) progettazione, promozione, realizzazione di iniziative di promozione turistica e di marketing territoriale volte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche, artistiche, storiche, naturalistiche, culturali, sportive, artigianali, enogastronomiche e produttive del territorio; b) progettazione, promozione, realizzazione di iniziative, intese a richiamare ospiti o a determinare un movimento turistico nella località; c)svolgimento di qualsiasi attività intesa a progettare, promuovere e realizzare manifestazioni culturali, ricreative, sportive, enogastronomiche; nonché convegni spettacoli pubblici, escursioni ecc ecc; d) valorizzazione delle tradizioni locali; e) assistenza ed informazione turistica.Attraverso la composizione di gruppi di lavoro aperti alle associazioni del territorio e a tutti coloro che ne faranno richiesta, verranno studiati progetti di promozione turistica e culturale.Al fine di raggiungere tali finalità l’associazione può esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi connessi ai propri scopi; creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture ed uffici di ordine informativo, culturale, ricreativo, sportivo, ricettivo; chiamare alla partecipazione, gratuita od onerosa, alla proprie iniziative soggetti esterni; partecipare, a titolo oneroso o gratuito, ad iniziative promosse da terzi; predisporre progetti, ricerche, studi, ed attuarli per conto di terzi; accettare eredità e lasciti; aprire conti correnti bancari e postali; compiere le operazioni bancarie utili alla gestione dell’associazione; gestire circoli ricreativi, culturali e sportivi; svolgere in generale tutte le attività utili al conseguimento degli scopi sociali. 4. Soci Soci sono le persone fisiche, Giuridiche, le associazioni riconosciute e non, che ne hanno fatto richiesta e hanno versato la quota associativa deliberata dal Consiglio nei tempi e nei modi da questo stabiliti. La qualità di socio viene acquisita al momento del versamento della quota e cessa il 31 dicembre.La quota associativa non è rivalutabile e la posizione associativa non è trasmissibile. A tutti i soci compete la parità di diritti e di doveri. I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, fruiscono delle eventuali agevolazioni poste in essere, possono partecipare alle iniziative sociali e frequentare la sede autonoma dell’ente, se esistente. Il diritto di elettorato e di voto spetta ai soci maggiorenni. Tutti i soci hanno il dovere di rispettare lo statuto e di non procurare, neanche per via indiretta, danno o discredito alla Pro Loco.Non possono diventare soci: a) coloro che hanno perso i diritti civili ; b) coloro che sono stati espulsi dall’associazione. Nel caso di cui al punto b) il divieto cade alla scadenza del quinto anno dall’allontanamento, se il soggetto interessato non ha reiterato nel predetto periodo i comportamenti che gli sono stati addebitati.Il Consiglio può attribuire la carica di socio onorario o di Presidente onorario a persone che si siano rese particolarmente benemerite per l’attività svolta a favore dell’associazione. 5. Cariche sociali Le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno durata triennale. Il voto per la loro elezione può essere esercitato dai soci che risultino regolarmente iscritti . 6. Organi sociali Gli organi sociali necessari sono: Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente e Vicepresidente.Organi facoltativi sono Giunta, Probiviri, Revisori dei conti, Presidente onorario. 7. Assemblea L’Assemblea è formata da tutti i soci regolamente iscritti. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria: E’ convocata almeno una volta all’anno. Delibera sul rendiconto consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci. Può indicare obiettivi dell’associazione, proporre strategie e iniziative al ConsiglioDeve essere convocata, entro il mese di aprile di ogni anno. E’ valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.L'assemblea straordinaria:E’ valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci. Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono convocate con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail e affisso nella sede dell‘associazione. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea; sono presiedute dal Presidente dell‘associazione (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell‘associazione.Ogni socio esprime un voto soltanto, è consentita una delega ad un altro socio. 8. Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell‘associazione. Elegge al proprio interno il Presidente e le altre cariche stabilite dallo statuto, elabora annualmente i programmi di attività e ne segue l’esecuzione. E’ formato da un numero dispari di membri eletti dall’Assemblea, stabilito dalla stessa prima dell‘elezione. Resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno cinque volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno un terzo dei membri. E’ investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Stabilisce la quota sociale annuale da versare e predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività.Applica ai soci le sanzioni previste dal presente statuto. Può costituire gruppi di lavoro e commissioni che operano in via permanente o in via temporanea.Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente (o dal vice-presidente in caso di impedimento del Presidente), con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede dell‘associazione. Il Consiglio direttivo delibera alla presenza di almeno 1/3 dei membri eletti. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese e sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario. Qualora impossibilitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, i Consiglieri possono delegare un altro consigliere come loro rappresentante. Nel caso di associazione od ente presente nel Consiglio Direttivo il presidente pro-tempore di tale Associazione può delegare un socio della Proloco come proprio rappresentante.Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del bilancio consuntivo e della relazione dell’attività svolta.Il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere ad acquisti e all’accettazione di donazioni, eredità e legati; nonché ad assumere obbligazioni, anche cambiarie e mutui, e di compiere qualsiasi operazione presso Istituti o aziende di credito. 9. Presidente Rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio. Unitamente al Tesoriere predispone il rendiconto annuale e lo sottopone entro il 28 febbraio al Consiglio. Può delegare, in via transitoria o permanente, la rappresentanza dell’ente a uno o più membri della Giunta, del Consiglio o dell’Assemblea per l’espletamento di singole funzioni.In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente vicario. Se l’impedimento si prolunga oltre i 180 giorni si procede a nuove elezioni.Decade se il Consiglio gli toglie la fiducia. In caso di inattività prolungata del Consiglio il Presidente, anche se dimissionario, è tenuto a convocare l’Assemblea per il rinnovo dell’organo. Se l’Assemblea convocata in prima seduta non porta ad alcuna decisione, egli indice una seconda seduta a non meno di 30 giorni dalla prima. Qualora anche tale riunione non assuma decisioni, il Presidente, anche se dimissionario, ne dà comunicazione all’Unione Provinciale delle Pro Loco, la quale opererà per ricostituire gli organi sociali secondo le norme statutarie. Se si rende necessario procedere allo scioglimento della Pro Loco; l’Unione provvederà alla destinazione del patrimonio sociale secondo i principi del presente statuto.In ogni caso, in presenza di una prolungata e conclamata inerzia degli organi statutari della Pro Loco il Comitato Provinciale dà corso alle procedure di scioglimento secondo i principi stabiliti dal presente statuto. 10. Giunta E’ un organo eventuale. Viene nominata dal Consiglio su proposta del presidente ed è presieduta dallo stesso. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e decade se il Consiglio le toglie la fiducia. Ne fanno parte di diritto: 1. il Vicepresidente,che in caso di impedimento sostituisce il presidente. 2. il Segretario, che cura la pratica amministrativa corrente della Pro Loco e redige i verbali; 3. il Tesoriere, che dà corso ai movimenti contabili e alla parte fiscale dell’attività dell’ente. Altri componenti vengono nominati dal Consiglio.Il Presidente può affidare specifici settori di attività, a membri dell’organo. Se non è stata nominata le sue funzioni sono svolte dal Presidente e da Consiglieri. 12. Collegio dei Probiviri E’ un organo eventuale. Viene eletto dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Sono effettivi i membri che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Al loro interno essi eleggono il Presidente. Sono supplenti i primi dei non eletti. Ha il compito di vigilare sulla osservanza della carta statutaria e delle deliberazioni degli organi sociali. Può effettuare, su decisione collegiale, verifiche e audizioni.Interviene su richiesta di organi sociali o di soci. Applica le sanzioni della diffida e della sospensione, e propone al Consiglio l’espulsione. I Probiviri non possono far parte di altri organi collegiali, ad esclusione dell’Assemblea.Le decisioni assunte dal Collegio possono essere impugnate presso il Collegio dei Probiviri Provinciale o, in mancanza di questo, presso il Collegio Regionale.Se non è stato eletto le sue funzioni sono svolte dal Consiglio. 13. Collegio dei Revisori dei conti E’ un organo eventuale. Viene eletto dall’Assemblea, e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Sono effettivi i membri che hanno raggiunto il maggior numero di voti. I revisori non possono far parte di altri organi collegiali , ad esclusione dell’assemblea.Al loro interno essi eleggono il Presidente. Sono supplenti i primi dei non eletti.Svolge funzioni di controllo dei conti. Esamina il conto consuntivo e ne certifica la veridicità. Con decisione collegiale può decidere controlli sulle singole partite di spesa e sugli introiti, nonché sulla correttezza della parte fiscale.Se non è stato eletto le sue funzioni sono svolte dal Consiglio. 14. Sanzioni Possono venir comminate sia ai membri degli organi che ai Soci per violazioni degli obblighi statutari e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Sono: a. diffida, erogata dai Probiviri o in sua assenza dal Consiglio Direttivo, per infrazioni lievi; b. sospensione, erogata dai Probiviri per azioni che possono recare un danno consistente all’ente. I destinatari della sanzione sono inibiti dall’esercizio dei diritti che loro competono fino a un massimo di 120 giorni.La sospensione può essere inflitta anche a titolo cautelativo nel periodo in cui è in corso l’accertamento di fatti contestati, c. espulsione, proposta dal Collegio dei Probiviri e irrogata dal Consiglio. E’ conseguenza di atti di straordinaria gravità. Gli addebiti devono essere contestati in forma scritta all’interessato, il quale ha diritto di chiedere un’audizione e di presentare documenti e testimonianze a difesa. 15. Patrimonio Il patrimonio dell’associazione è costituito da: a) beni mobili ed immobili di cui l’associazione ha acquisito e/o acquisirà la titolarità; b) quote sociali; c) contributi a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici e Privati; d) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali; e) i contributi di privati cittadini;f) eredità, lasciti, donazioni e legati; g) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; h) redditi provenienti da utilizzi di mezzi finanziariIl periodo contributivo coincide con l’anno solare 16. Norme comuni Le cariche sociali si rinnovano contemporaneamente. Di ogni riunione viene steso un verbale. In nessun caso possono essere distribuiti i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre Associazioni che operino a fini di utilità sociale. 17. Scioglimento Lo scioglimento dell’ente è deciso dall’Assemblea col voto della maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione la seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei Soci.In tal caso la stessa Assemblea elegge, in prima istanza fra i Soci, i liquidatori e ne stabilisce compiti e poteri.L’Assemblea indica anche la destinazione del patrimonio, che andrà comunque conferito a scopo di utilità sociale. Il patrimonio potrà anche essere devoluto a enti e associazioni privi di scopo di lucro che abbiano, in tutto o in parte, fini analoghi a quelli della Pro Loco. 18. Integrazioni Il presente statuto può essere integrato da un regolamento esecutivo approvato dal Consiglio.Fanno parte integrante dello statuto i principi contenuti nello statuto del Comitato Regionale e nell’eventuale statuto del Comitato Provinciale dell’Unpli in quanto compatibili. Il Consiglio è delegato dall’Assemblea ad apportare allo statuto le modifiche rese necessarie da nuove norme o interpretazioni delle stesse fornite dagli enti pubblici di riferimento.Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme contenute nel codice civile per le associazioni non riconosciute e alle norme specifiche di settore.
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